Il Dlgs n. 472/1997 estende il principio del favor rei all’ambito tributario: “se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”. In base a ciò, la Ctp Reggio Emilia, con sentenza n. 272/01/12, interviene a chiarire che le regole del nuovo redditometro sono applicabili anche prima dell'anno d'imposta 2009 se più favorevoli al contribuente. Si ricorda che la retroattività motivata dal favor rei già è regola in tema di studi di settore.
Al centro della sentenza l'articolo 38 del Dpr 600/1973. La vecchia versione prevedeva che il reddito complessivo “netto” accertabile in un periodo d’imposta doveva discostarsi per almeno un quarto da quello dichiarato (cioè il reddito sinteticamente accertabile doveva risultare maggiore di almeno il 25% rispetto a quello dichiarato dal contribuente). Ma, stando al principio della “legge più favorevole al contribuente”, anche alle questioni precedenti la nuova formulazione dell’articolo 38 del Dpr 600/73, operata con il Dl 78/2010 (accertamenti dell'anno d'imposta 2009), si deve procedere all’emissione dell’avviso di accertamento sintetico con uno scostamento di almeno un quinto del reddito complessivo determinabile sinteticamente rispetto a quello dichiarato. Non essendo citato il termine netto il confronto dovrà avvenire prendendo in considerazione il lordo indicato dal contribuente nella dichiarazione presentata.
weekly news 45/2012