In virtù delle disposizioni convenzionali, e con particolare riferimento all'articolo 4 della convenzione Italia-Russia, “quando una persona fisica è considerata residente di entrambi gli stati contraenti” la residenza fiscale è nel Paese in cui ha un'abitazione permanente.
Questo il “primo criterio risolutivo” dei conflitti di residenza per i cittadini che hanno la residenza civilistica nei due Paesi e questo anche il principio accolto dalla Ctr Lombardia, nella sentenza n. 102/28/2012, per risolvere un caso di contestazione di sanzioni per omessa compilazione del quadro RW emesso a carico di un cittadino russo ritenuto residente fiscalmente in Italia.
Con la sentenza in oggetto, i giudici lombardi hanno sancito che la persona fisica che possiede una doppia residenza civilistica si deve considerare residente, ai fini fiscali, nel Paese in cui possiede l’abitazione permanente.
Il contribuente Russo aveva, infatti, impugnato l’atto emesso dal Fisco italiano, con cui veniva sottoposto agli obblighi tributari in Italia, sostenendo che egli possedeva a titolo di proprietà la propria abitazione permanente in Russia.
Il fatto che il contribuente avesse anche un’abitazione in Italia, ma non a titolo permanente, rende superfluo per i giudici andare ad esaminare gli altri criteri utili ai fini della corretta determinazione del domicilio fiscale. L’articolo 4 della suddetta Convenzione stabilisce un preciso ordine gerarchico tra i criteri necessari all’individuazione del corretto domicilio fiscale, per cui se risulta onorato il primo – essendo gli altri in rapporto di sussidiarietà l’uno con l’altro – non è necessario procedere con ulteriori analisi per configurare la corretta residenza fiscale in Italia, come invece richiede il Tuir.
weekly news 48/2012