Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 1110 depositata il 17 gennaio 2013 – nell’ambito dell’accertamento delle imposte dovute dal contribuente, spetta all'Amministrazione finanziaria che adduca la falsità di alcune fatture, ritenendole relative ad operazioni inesistenti, a dover provare, anche sulla base di presunzioni, che le dette operazioni non siano mai state poste effettivamente in essere.
Così, qualora l’Ufficio non fornisca alcuna prova contraria, vanno convalidate le argomentazioni addotte dal contribuente con riferimento all'effettività dei costi e alla loro deducibilità.
Sulla base di questi assunti la Suprema corte ha confermato la decisione con cui entrambe le commissioni tributarie, provinciale e regionale, avevano accolto la tesi difensiva di una società contribuente che si era opposta ad un avviso di rettifica riferito ad alcuni costi non ritenuti effettivi da parte dell’Amministrazione finanziaria.
weekly news 03/2013