Notizia

Il ritardo del certificato non giustifica il licenziamento

Pubblicato il 05 gennaio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Cassazione, con la sentenza n. 106 del 4 gennaio 2013, ha respinto il ricorso presentato da un datore di lavoro che si era visto dichiarare l’illegittimità di due licenziamenti, uno di tipo individuale e l’altro collettivo, irrogati nei confronti dello stesso dipendente.

Il primo licenziamento era stato disposto dal ricorrente in considerazione del fatto che il lavoratore, in malattia, aveva inviato il certificato medico in ritardo di cinque giorni. Secondo la Suprema corte, in proposito, non poteva ravvisarsi un grave inadempimento tale da giustificare la massima sanzione disciplinare del licenziamento.

Il secondo licenziamento, intimato dal datore nel caso non andasse a buon fine il primo, era stato inquadrato nella procedura di mobilità dovuta alla crisi della società medesima. Anche in questo caso, la Corte ne ha sancito la illegittimità ricordando che “dopo un primo licenziamento individuale il secondo non può essere collettivo, né consistere nel collocamento in mobilità”.

weekly news 01/2013

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 giugno 2025
Mod. 730/2025

Per le dichiarazioni presentate al CAF / professionista abilitato entro il 31.5:consegna al dipendente / pensionato / collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;invio telema...

Scadenza del 16 giugno 2025
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di maggio e versamento dell’imposta dovuta. 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). 

Scadenza del 16 giugno 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).