Con la circolare n. 6 del 25 gennaio 2013, il ministero del Lavoro detta le istruzioni operative per le Dtl in merito alle domande che giungeranno per la salvaguardia.
Nella documento il modello per le istanze, che dovranno essere inviate entro 180 giorni dalla pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”, avvenuta il 21 gennaio 2013, del decreto - direttamente o tramite soggetti abilitati - dai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2011 (lettera d, comma 1, art. 2 del decreto 8 ottobre 2012), senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, attraverso un accordo:
- individuale, sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
- collettivo di incentivo all’esodo, stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
L’invio dovrà essere effettuato all’indirizzo Pec delle Direzioni territoriali del lavoro, all’indirizzo di posta elettronica dedicata (sempre della Dtl competente) o tramite raccomandata A/R.
I lavoratori cessati con accordo individuale dovranno presentare la domanda presso la Dtl in cui è stato sottoscritto l’accordo; gli altri la presenteranno presso la Dtl competente secondo il luogo di residenza dell’interessato. Il modello si può prelevare anche dai siti del Lavoro e dell’Inps.
weekly news 05/2013