La Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 15026 depositata il 2 aprile 2013, ha confermato la condanna per dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di cui all’articolo 3 del Decreto legislativo n. 74/2000, comminata dai giudici di merito nei confronti di un importatore professionista il quale, per abbattere l'attivo in bilancio, aveva dichiarato di essersi avvalso del regime di margine nonostante il fornitore non possedesse i requisiti necessari per fruire del beneficio fiscale. Avverso le doglianze del contribuente, secondo cui la responsabilità penale doveva essere esclusa in assenza della dimostrazione dell’elemento soggettivo del dolo, i giudici di Cassazione hanno sottolineato come, nella specie, il professionista non poteva non essere a conoscenza dell’assenza, in capo al fornitore, dei requisiti per accedere al regime.
Per affermare la sussistenza del reato contestato – ha concluso la Corte - è necessario che il contribuente indichi nelle dichiarazioni annuali un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, che sussista il dolo specifico del fine di evadere le imposte, che ciò avvenga sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili nonché, infine, che il soggetto si sia avvalso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento della falsa rappresentazione.
weekly news 14/2013