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Prova della connivenza con la cartiera anche mediante presunzioni

Pubblicato il 03 maggio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Secondo la Corte di cassazione – ordinanza n. 10252 emessa il 2 maggio 2013 dalla Sesta sezione civile – nel caso in cui venga contestata ad un contribuente l’emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, spetta all’Amministrazione finanziaria l’onere di fornire la prova della connivenza dello stesso con la società “cartiera”, prova che può essere resa anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti che consistano nell’esposizione di elementi obiettivi in grado da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sulla inesistenza sostanziale del contraente. In particolare, l’inesistenza dell’operazione commerciale e della frode fiscale in essa insita, può essere desunta anche dalla falsità delle bolle di accompagnamento.

Nel testo della decisione di specie, la Suprema corte ha altresì fornito precisazioni in ordine al divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio davanti alle commissioni tributarie; detto divieto – ha spiegato la Corte – é riferito all’espletamento della prova per testi nell’ambito del processo, ma non implica, in ogni caso, l'inutilizzabilità, ai fini della decisione, delle dichiarazioni di terzi che siano state raccolte dall'Amministrazione nella fase procedimentale.

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