E' stata definitivamente confermata dalla Corte di cassazione – sentenza n. 14399 del 7 giugno 2013 – la decisione con cui i giudici di merito avevano annullato il provvedimento di revoca dei benefici “prima casa” concessi ad una contribuente, in considerazione del mancato rispetto del trasferimento della residenza anagrafica nel Comune ove era ubicato l’immobile acquistato, entro il termine di diciotto mesi.
Nel caso in esame, la donna non aveva potuto osservare il predetto obbligo in conseguenza della sospensione, operata da parte della Soprintendenza, dei lavori di ristrutturazione avviati sul fabbricato acquistato e nel corso dei quali erano stati rinvenuto dei reperti archeologici.
Secondo i giudici di legittimità, in particolare, ciò che era da ritenere rilevante, ai fini del riconoscimento dei benefici in esame, era il concreto impegno mostrato dalla contribuente ai fini del trasferimento della residenza.
Il beneficio, in definitiva, va comunque riconosciuto anche a chi – come nel caso in esame - non abbia potuto procedere con il trasferimento qualora si sia impegnato a tal fine e ne abbia fatto formale richiesta al Comune di riferimento.
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