L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 25 giugno 2013, torna ad affrontare il tema relativo alle eccedenze d’imposta a credito maturate in annualità per le quali i contribuenti hanno omesso le dichiarazioni ai fini dell’Iva, dell’Irap o delle imposte sui redditi.
Le nuove indicazioni agenziali sono state rilasciate a parziale modifica delle conclusioni a cui si era giunti con la precedente circolare n. 34/E/2012, che a sua volta aveva rettificato alcune considerazioni sul riporto delle eccedenze a credito risultanti da periodi d'imposta con dichiarazione omessa, di cui alla risoluzione n. 74/2007.
In particolare, il documento di prassi n. 34 del 2012 aveva previsto per il contribuente la possibilità di richiedere il riconoscimento del credito non evidenziato in dichiarazione o mediante domanda di rimborso, dopo aver regolarizzato la propria posizione attraverso una dichiarazione di irregolarità, oppure in sede di conciliazione giudiziale, scomputando direttamente dalla somma richiesta in pagamento al contribuente l’eccedenza di credito riconosciuta spettante, fermo restando il pagamento degli interessi e della sanzione, ridotta del 40% rispetto alla misura originaria.
A seguito, però, del crescente numero di istanze di reclamo/mediazione e di ricorsi che si sono avvicendati sull’argomento – molti dei quali con esito favorevole al riconoscimento del credito sulla base della documentazione esibita dal contribuente - l’Amministrazione finanziaria ha avvertito la necessità di intervenire con ulteriori precisazioni.
L’Agenzia, infatti, proprio in virtù dei noti principi di efficienza, economicità e speditezza dell’azione amministrativa, ha ritenuto opportuno anticipare il momento del riconoscimento del credito già durante la lavorazione dell’avviso bonario, senza necessità di giungere alla mediazione o al contenzioso.
Ne deriva che, l’esistenza contabile di un credito Iva maturato in un anno in cui la relativa dichiarazione è stata omessa, ma comunque scomputato nella dichiarazione successiva, può essere riconosciuta dall’ufficio in sede di verifica della comunicazione di irregolarità, senza necessità di attendere la fase di mediazione. In tali circostanze, l’ufficio potrà, invece che richiedere l’effettuazione del pagamento, scomputare direttamente l’importo del credito dalle somme dovute in base all’originaria comunicazione di irregolarità. Resta ferma la possibilità dello stesso di effettuare i controlli ai fini dell’Iva e delle imposte dirette in merito alla dichiarazione omessa.
weekly news 26/2013