Con l'ordinanza n. 15966 depositata il 25 giugno 2013, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso avanzato dall'agenzia delle Entrate avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto fondata l'impugnazione promossa da un contribuente con riferimento al silenzio-rifiuto del rimborso delle maggiori imposte complementari di registro ed ipocatastali relative all'agevolazione della prima casa, per quel che riguardava l'acquisto di un immobile.
Il contribuente, ossia, aveva ottenuto dai giudici di secondo grado il riconoscimento ad usufruire dei benefici fiscali sulla prima casa sulla base di una perizia di parte che indicava una superficie inferiore ai dati catastali. Tuttavia, il godimento delle agevolazioni prima casa non era stato indicato nel rogito notarile ma l'acquirente si era riservato di chiedere il relativo rimborso in un secondo momento.
I giudici di legittimità hanno quindi ribaltato la decisione della Commissione regionale sottolineando come il godimento dei benefici fiscali concernenti l'imposta di registro per l'acquisto della prima casa richiede, in primo luogo, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nel relativo atto di compravendita dell'immobile; in tale contesto – continua la Corte - l'acquirente è tenuto a dichiarare espressamente, pena l'inapplicabilità dei benefici stessi, di volere stabilirsi nel comune dove si trova l'immobile, di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso comune e di non avere già fruito dei medesimi benefici.
Secondo la Suprema corte, inoltre, la perizia di parte da sola non può ritenersi sufficiente a suffragare le ragioni del contribuente, soprattutto quando – come nella specie – la stessa contrasti con dei dati aventi carattere pubblico.
weekly news 26/2013