La nuova misura di sostegno alla genitorialità, introdotta dall'art. 4, comma 24, lettera b), della legge n. 92 del 28 giugno del 2012, che permette alla madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting o un contributo per l'asilo nido, è stata oggetto della circolare n. 48 del 28 marzo 2013 e del messaggio n. 11344 del 12 luglio 2013 (non ancora disponibile sul sito dell'Istituto), entrambi dell'Inps.
Con la prima, l'Istituto ha fornito indicazioni normative e regolamentari per la gestione dei voucher, mentre con il messaggio vengono individuate le indicazioni operative.
Le istruzioni dispongonio che la procedura di emissione dei voucher avverrà tramite l'apposita funzionalità voucher genitorialità sul sito web, in cui l'operatore indicherà i codici fiscali della madre e del bambino e l'identificativo della domanda inserito sulla ricevuta in sede di presentazione.
L'importo del contributo è di 300 euro mensili, suddiviso in voucher da 10 o 20 euro, ed è utilizzabile negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.
Il ritiro dei voucher può avvenire in un'unica soluzione o in modo frazionato o mensilmente, a discrezione delle madri beneficiarie, a condizione che si riferisca ad un numero di voucher pari ad un importo di 300 euro o suoi multipli.
In caso di rinuncia al beneficio, la madre dovrà effettuare la comunicazione di rinuncia on line e restituire i voucher inutilizzati e, a tal punto, l'operatore procederà al loro annullamento.
Distinte anche le modalità di registrazione dei versamenti per l’acquisto dei voucher cartacei e telematici sulla base del tipo di pagamento, che può avvenire tramite:
- bollettino postale, con l'inserimento dell'ufficio postale dove è stato effettuato il versamento;
- bonifico bancario, con l'inserimento dei dati tipici dei bonifici;
- altri tipi di pagamento, effettuati presso altri soggetti, come servizi di Poste private.
weekly news 29/13