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Ad agosto, versamenti contributivi al 20

Pubblicato il 19 luglio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con messaggio n. 11533 del 17 luglio 2013, l'Inps ricorda che, ai sensi dell’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44, tutti i versamenti unitari (articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997) che hanno scadenza tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto, senza alcuna maggiorazione.

Il differimento riguarda tutti i contributi previdenziali e assistenziali - il cui versamento va eseguito con i modelli  F24 – F24EP - dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

L'Inps specifica che per le aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto; decorrono dal 20 agosto, invece, gli interessi di differimento.

weekly news 29/13

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 31 maggio 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di aprile relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggett...

Scadenza del 01 giugno 2026
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico, utilizzando l’apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE) relative:ai mesi di gennaio / febbraio / marzo (soggetti mensili);al primo trimestre (soggetti...

Scadenza del 01 giugno 2026
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di aprile. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coo...

Scadenza del 01 giugno 2026
Rottamazione-quater

Versamento dodicesima rata (di max 18) di quanto dovuto ai fini della c.d. “rottamazione-quater”.È riconosciuta la “tolleranza” di 5 giorni e pertanto il versamento &egr...