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Ad agosto, versamenti contributivi al 20

Pubblicato il 19 luglio 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con messaggio n. 11533 del 17 luglio 2013, l'Inps ricorda che, ai sensi dell’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44, tutti i versamenti unitari (articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997) che hanno scadenza tra il 1° ed il 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 agosto, senza alcuna maggiorazione.

Il differimento riguarda tutti i contributi previdenziali e assistenziali - il cui versamento va eseguito con i modelli  F24 – F24EP - dovuti dai datori di lavoro, dai committenti/associanti per i rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro e venditori a domicilio e dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

L'Inps specifica che per le aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, i giorni di differimento decorrono, in ogni caso, dal 16 agosto; decorrono dal 20 agosto, invece, gli interessi di differimento.

weekly news 29/13

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Società di capitali ed enti non commerciali  (bilancio differito a 180 giorni).Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e ch...

Scadenza del 01 settembre 2025
CPB 2024-2025 sanatoria 2018-2022

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