Notizia

30 euro al giorno per i ritardi della Pa. Al via la fase sperimentale di 18 mesi

Pubblicato il 22 agosto 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” della legge di conversione del Decreto del Fare diventa operativo l’indennizzo automatico previsto a favore delle imprese in caso di ritardi della Pubblica amministrazione.

Si tratta della disposizione di cui all’articolo 28 del testo coordinato del Dl n. 69/2013, che prevede un indennizzo a carico della Pa in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte, pari alla somma di 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento per un massimo di 2mila euro.

Nel comma 10 del citato articolo si specifica che tali disposizioni si applicano in via sperimentale dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione, limitatamente ai procedimenti amministrativi legati all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla data in questione. La durata di tale periodo sperimentale è fissato in 18 mesi dal successivo comma 12.

Dal momento che la Legge di conversione è vigente dal giorno 20 agosto, ma in effetti i procedimenti a cui si può attribuire un indennizzo sono specificatamente quelli iniziati “successivamente” a tale data, si può dedurre che potranno beneficiare del diritto al risarcimento solo le istanze che verranno presentate dal giorno 21 agosto 2013, come, del resto, è stato confermato anche dalla guida online messa a disposizione dal Ministero della Pubblica amministrazione.

Terminato il periodo di sperimentazione sarà emanato un decreto del Presidente del Consiglio, sentite le Regioni e i Comuni, con cui verrà stabilito se l’indennizzo verrà confermato oppure se sarà il caso di rimodularlo ed eventualmente estenderlo anche ad altri procedimenti.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 dicembre 2024
Iva Liquidazione mensile

Liquidazione IVA riferita al mese di novembre e versamento dell’imposta dovuta.

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a novembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a novembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 dicembre 2024
Ritenute alla fonte condomini

Versamento delle ritenute (4%) operate a novembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto / d’opera effettuate nell’esercizio di impresa ...