Con la pubblicazione della legge n. 99, del 9 agosto 2013 ("Gazzetta Ufficiale" n. 196, del 22 agosto 2013), che converte con modificazioni il decreto lavoro (DL n. 76 del 28 giugno 2013), entrano in vigore le norme relative alle srl semplificate e alle srl a capitale ridotto, aggiornate dalle modifiche apportate dagli emendamenti approvati.
Per quanto riguarda le srl semplificate si evidenzia che:
- i risparmi in fase di costituzione, relativi ai costi del notaio, diritti di segreteria e imposte di bollo, sono riconosciuti solo qualora si accettino le clausole del modello standard tipizzato, che sono inderogabili;
- è consentita la partecipazione a persone fisiche di ogni età il trasferimento di quote potrà avvenire fra i soci persone fisiche indipendentemente dall'età
- gli amministratori potranno essere scelti anche al di fuori della compagine societaria.
Le innovazioni che interessano le società a capitale ridotto sono:
- la partecipazione sia di soci persone fisiche che giuridiche;
- l'accantonamento del 20% (e non del 5%) degli utili netti fino al raggiungimento dei 10.000 euro di capitale;
- l'utilizzo della riserva legale solo per l'imputazione a capitale o a copertura delle perdite.
Al momento della costituzione il 25% del capitale deve essere versato all'organo amministrativo e devono essere annotati nell'atto costitutivo i mezzi di pagamento che sono stati utilizzati per i versamenti iniziali.