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Responsabilità per omesso versamento anche con pagamento delegato

Pubblicato il 11 settembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Terza sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 37130 depositata il 10 settembre 2013, ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso da un datore di lavoro contro la decisione con cui i giudici di merito lo avevano condannato per aver omesso di versare le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni erogate ai propri lavoratori dipendenti. L'imputato si era opposto alla sentenza di condanna lamentando che nelle fasi di merito non era stato preso in considerazione il fatto che egli si era adoperato per adempiere alla diffida di pagamento e che si era avvalso, per effettuare il versamento, di un suo collaboratore; era quest'ultimo, tuttavia, ad aver provveduto all'incombente solo parzialmente, appropriandosi di tre assegni circolari destinati al pagamento, tanto da venire poi denunciato per appropriazione indebita. Argomentazioni, queste, che non hanno convinto la Corte di legittimità la quale ha rilevato che il pagamento parziale era già stato considerato a favore dell'imputato nel calcolo delle attenuanti generiche e della pena nella misura minima. Il conferimento dell'incarico a un terzo, inoltre, non esonerava il datore dalla responsabilità per il reato, incombendo sullo stesso l'obbligo di vigilare sull'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo.

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