Notizia

Niente Ici sull'area edificabile se viene mantenuta la funzione abitativa dell'immobile

Pubblicato il 12 settembre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Commissione tributaria provinciale di Brescia, con la sentenza n. 129 del 27 agosto 2013, ha escluso che un contribuente e la sua famiglia fossero tenuti al pagamento dell'Ici relativamente all'area edificabile piuttosto che sul fabbricato utilizzato come abitazione principale per il periodo in cui l'abitazione medesima era soggetta ad interventi edilizi.

Nel caso esaminato dai giudici tributari, l'intervento edilizio in questione non si era concretizzato in una demolizione o in una sostituzione di parti strutturali dell'immobile, di portata tale da impedirne l'uso. Non era, ossia, venuta meno la funzione abitativa del bene tanto che la famiglia del ricorrente aveva continuato ad abitare nel fabbricato anche nel corso del periodo dei lavori edili. Per queste ragioni - ha concluso la Commissione provinciale - il contribuente non era tenuto al pagamento dell'Ici sull'area edificabile.
 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).