La Cassazione, con sentenza 20777 dell’11 settembre 2013, stabilisce che il contribuente che acquista in buona fede non può essere ritenuto responsabile dell’eventuale comportamento illegittimo dei suoi fornitori, che evadono o commettono frodi.
Pertanto, l’accertato ha diritto alla detrazione dell’Iva.
È da ritenere infondato il diniego da parte dell’agenzia delle Entrate della detrazione Iva, sulla base della considerazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti, senza "riscontro documentale di quegli indizi (gravi, precisi e concordanti) richiesti dalla giurisprudenza comunitaria".