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L’acquirente in buona fede detrae l’Iva

Pubblicato il 01 ottobre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Cassazione, con sentenza 20777 dell’11 settembre 2013, stabilisce che il contribuente che acquista in buona fede non può essere ritenuto responsabile dell’eventuale comportamento illegittimo dei suoi fornitori, che evadono o commettono frodi.
Pertanto, l’accertato ha diritto alla detrazione dell’Iva.
È da ritenere infondato il diniego da parte dell’agenzia delle Entrate della detrazione Iva, sulla base della considerazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti, senza "riscontro documentale di quegli indizi (gravi, precisi e concordanti) richiesti dalla giurisprudenza comunitaria".