Notizia

L’acquirente in buona fede detrae l’Iva

Pubblicato il 01 ottobre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Cassazione, con sentenza 20777 dell’11 settembre 2013, stabilisce che il contribuente che acquista in buona fede non può essere ritenuto responsabile dell’eventuale comportamento illegittimo dei suoi fornitori, che evadono o commettono frodi.
Pertanto, l’accertato ha diritto alla detrazione dell’Iva.
È da ritenere infondato il diniego da parte dell’agenzia delle Entrate della detrazione Iva, sulla base della considerazione delle operazioni come soggettivamente inesistenti, senza "riscontro documentale di quegli indizi (gravi, precisi e concordanti) richiesti dalla giurisprudenza comunitaria".

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).