Notizia

La condotta irreprensibile del dipendente va tenuta in debita considerazione

Pubblicato il 01 ottobre 2013 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la sentenza n. 22321 del 30 settembre 2013, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo il licenziamento che una multinazionale aveva impartito nei confronti di un proprio dipendente per avere, quest'ultimo, richiesto e incassato un rimborso spese relativo a una trasferta che non aveva mai fatto.

In particolare, la Suprema corte ha ritenuto che nelle precedenti fasi del giudizio non fosse stato dato giusto rilievo né alla valutazione dell'elemento soggettivo e della gravità del comportamento addebitato al lavoratore, né al giudizio di proporzionalità della sanzione inflitta rispetto alla somma indebitamente percepita (249 euro). E ciò quando, per contro, avrebbe dovuto essere presa in considerazione l'irreprensibile condotta decennale del dipendente nonché la volontà manifestata da quest'ultimo di riparare il danno.

Per questi motivi la controversia dovrà essere nuovamente esaminata dai giudici di gravame.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).