Con la sentenza n. 22321 del 30 settembre 2013, la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto legittimo il licenziamento che una multinazionale aveva impartito nei confronti di un proprio dipendente per avere, quest'ultimo, richiesto e incassato un rimborso spese relativo a una trasferta che non aveva mai fatto.
In particolare, la Suprema corte ha ritenuto che nelle precedenti fasi del giudizio non fosse stato dato giusto rilievo né alla valutazione dell'elemento soggettivo e della gravità del comportamento addebitato al lavoratore, né al giudizio di proporzionalità della sanzione inflitta rispetto alla somma indebitamente percepita (249 euro). E ciò quando, per contro, avrebbe dovuto essere presa in considerazione l'irreprensibile condotta decennale del dipendente nonché la volontà manifestata da quest'ultimo di riparare il danno.
Per questi motivi la controversia dovrà essere nuovamente esaminata dai giudici di gravame.