L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 22 novembre 2013,
ha fornito alcune importanti indicazioni circa il calcolo da effettuare per
l'acconto della cedolare secca relativa all'anno 2013. Riferendosi
specificatamente, ai contratti a canone concordato, l’Agenzia ritiene che sia
immediatamente applicabile – già per i versamenti da effettuare antro il 2
dicembre 2013, essendo il termine di legge del 30 novembre un sabato -
l’aliquota del 15% più favorevole ai contribuenti, in luogo di quella del 19%.
Ciò, in virtù del Decreto IMU (Dl n. 102/2013)
che ha ridotto con effetto immediato l’aliquota applicabile per i canoni
derivanti da contratti di locazione a canone concordato, relativi ad
appartamenti situati nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in
quelli ad alta tensione abitativa. La riduzione di quattro punti
percentuali del livello di tassazione sarà fruibile immediatamente da coloro
che calcolano l’acconto della cedolare secca con il metodo previsionale:
l’acconto potrà essere infatti calcolato applicando fin da subito l’aliquota
ridotta del 15%, facendo una stima della minore imposta sostitutiva che è
dovuta per il 2013. Particolare attenzione, però, deve essere fatta nel
momento in cui si effettuano i calcoli, perché nel caso in cui si versi un
importo sbagliato (inferiore al dovuto) si incorrerà nella sanzione del 30%,
che comunemente viene applicata ai versamenti insufficienti. I calcoli per
l’acconto del 2 dicembre, dunque, devono essere fatti con molta attenzione sia
nel caso in cui il pagamento dell’acconto avviene in unica soluzione perché
l’importo non supera i 257,52 euro, sia nel caso in cui, invece, viene fatto in
due tranche (la prima pari al 40% pagata a giugno). In questo secondo caso, la
parte in precedenza pagata è stata calcolata con l’aliquota del 19%: dunque,
ora, sarà necessario calcolare il 95% della cedolare con aliquota al 15% e
versare la differenza. In entrambi i casi (pagamento della seconda o unica
rata dell’acconto della cedolare secca) il codice tributo da utilizzare è il
1841. Le novità che i contribuenti devono tenere in considerazione nel calcolo
del secondo acconto di Ires e Irap previsto per il 2 dicembre p.v., rispetto
alle scelte effettuate per il versamento del primo acconto del 17 giugno 2013,
sono state affrontate anche da Assonime nella circolare n. 36 del 22
novembre 2013.L’Associazione passa in rassegna le novità normative che
potrebbero indurre i contribuenti a modificare le scelte operate per il primo
acconto. Tra le novità affiorate, si analizza, in particolare, l’aumento dal
100% al 101% della misura dell’acconto Ires complessivamente dovuto per il
corrente periodo d’imposta. Si evidenzia come la disposizione di legge fa un
generico riferimento alla misura dell'acconto dovuto, perciò, la maggiorazione
dovrebbe applicarsi tanto all'acconto determinato con il metodo storico, quanto
all'acconto determinato con il metodo previsionale.