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Per l'errore del commercialista scatta la sanzione per dichiarazione infedele

Pubblicato il 02 gennaio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27712, dell'11 dicembre 2013, riguarda il ricorso proposto da un contribuente raggiunto da sanzioni per il reato di dichiarazione infedele a seguito di un errore rilevato nell'Unico trasmesso in via telematica e non firmato dallo stesso. 
A nulla era valsa l'ammissione dell'errore di cui si era fatto carico il commercialista che aveva provveduto all'invio del modello. Il ricorso è stato respinto. 
I giudici evidenziano come l'invio telematico della dichiarazione tramite un intermediario non esonera il contribuente dalla verifica. La sottoscrizione della dichiarazione sta a significare l'acquisizione di una copia cartacea del modello, che può essere conservata dal contribuente e verificata in qualsiasi momento in merito alla conformità di quanto trasmesso telematicamente. 
Nel sottolineare come la trasmissione telematica presuma conformità tra i dati ricevuti in via telematica dall'anagrafe tributaria e quanto presente nella versione cartacea in possesso del contribuente, si conclude che spetta al contribuente – il quale è tenuto all'onere, in base all'ordinaria diligenza, della conservazione di una copia del modulo cartaceo - dimostrare la difformità in casi di discordanza, e non all'amministrazione finanziaria fornire la prova della conformità, trattandosi di deduzione dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa azione tributaria azionata.


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