Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 27712, dell'11 dicembre 2013, riguarda il ricorso proposto da un contribuente raggiunto da sanzioni per il reato di dichiarazione infedele a seguito di un errore rilevato nell'Unico trasmesso in via telematica e non firmato dallo stesso.
A nulla era valsa l'ammissione dell'errore di cui si era fatto carico il commercialista che aveva provveduto all'invio del modello. Il ricorso è stato respinto.
I giudici evidenziano come l'invio telematico della dichiarazione tramite un intermediario non esonera il contribuente dalla verifica. La sottoscrizione della dichiarazione sta a significare l'acquisizione di una copia cartacea del modello, che può essere conservata dal contribuente e verificata in qualsiasi momento in merito alla conformità di quanto trasmesso telematicamente.
Nel sottolineare come la trasmissione telematica presuma conformità tra i dati ricevuti in via telematica dall'anagrafe tributaria e quanto presente nella versione cartacea in possesso del contribuente, si conclude che spetta al contribuente – il quale è tenuto all'onere, in base all'ordinaria diligenza, della conservazione di una copia del modulo cartaceo - dimostrare la difformità in casi di discordanza, e non all'amministrazione finanziaria fornire la prova della conformità, trattandosi di deduzione dell'inefficacia del fatto costitutivo della pretesa azione tributaria azionata.