Dopo la pubblicazione ufficiale del Decreto legge n. 4/2014, sulla “GU” n. 23 del 29 gennaio 2014, il ministero dell’Economia è intervenuto con la circolare n. prot. DT 8624 del 31 gennaio 2014, per chiarire alcuni aspetti più controversi della procedura della cosiddetta voluntary disclosure. La richiesta spontanea da parte del contribuente al Fisco per la regolarizzazione di capitali non dichiarati e detenuti all'estero non determina alcuno sconto per ciò che riguarda l’applicazione delle norme antiriciclaggio e del finanziamento al terrorismo. Dunque, l’approvazione delle nuove norme – si legge – “non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”. Non è riconosciuta alcuna deroga in questo campo, e le uniche esimenti previste dal decreto devono essere riferite esclusivamente al piano fiscale, perciò non esonerano in alcun modo i destinatari degli obblighi antiriciclaggio dall’applicare le cautele previste dal Dlgs 231/07.Ne deriva che, anche con riferimento alle attività volontariamente dichiarate al Fisco, resta immutato l’obbligo di attivare la procedura di adeguata verifica della clientela, di identificazione del titolare effettivo, come pure l’applicazione delle misure forzate di controllo della clientela stessa nel caso in cui emerga un elevato rischio di riciclaggio. Parimenti, restano immutati gli obblighi di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette.