Con la sentenza n. 259/37/13 la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l'appello presentato da due contribuenti contro la decisione di conferma di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro riguardante una sentenza del Tribunale di Roma con la quale, ai sensi dell'articolo 2932 del Codice civile, era stato disposto il trasferimento di alcuni terreni ad un terzo, subordinatamente al pagamento del saldo del prezzo pattuito nel preliminare di compravendita non eseguito. I due ricorrenti si erano opposti all'avviso affermando che il trasferimento della proprietà, presupposto per l'insorgenza dell'obbligo tributario, non era avvenuto in quanto la controparte non aveva provveduto al pagamento del prezzo, considerato dalla sentenza come condizione in senso tecnico per il suddetto trasferimento. Secondo gli stessi, ossia, non si era verificata la condizione meramente potestativa per esigere l'impostazione di registro. Di diverso avviso i giudici della Ctr i quali hanno aderito alle argomentazioni già rese nella pronuncia impugnata, secondo la quale la sentenza che dispone il trasferimento ex articolo 2932 del Codice civile di un immobile, sia pure subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, nel caso di inadempimento del pregresso preliminare, deve essere assoggettata al pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa in quanto, nella specie, trova applicazione l'articolo 27, comma 5 del dpr 131/86, ai sensi del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente.