Nel corso del convegno sulle novità fiscali 2014 organizzato dal Sole 24 Ore molte sono state le precisazioni rese dall’Agenzia delle Entrate. Tra queste, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che nei giudizi contro gli accertamenti esecutivi, le somme dovute a seguito di sentenza di primo e secondo grado, sono pretese dall’ufficio, che le riscuote notificando al contribuente un’intimazione di pagamento. Il contribuente, a sua volta, può impugnare l’atto di intimazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale per vizi propri, come per esempio in caso di errori di calcolo nella determinazione degli importi, avendo anche precedentemente intrapreso un procedimento di mediazione tributaria per le controversie di valore non superiore a 20mila euro. Con questa risposta a Telefisco 2014, l’Agenzia, dunque, fa chiarezza sui termini in cui l’ufficio può richiedere le somme a seguito di contenziosi tributari e specifica, inoltre, anche quali sono le tutele riconosciute al contribuente in questa fase. Si ricorda, a tale proposito, che il contribuente può richiedere all’ufficio il riesame dell’atto in autotutela, anche se in questa ipotesi è bene sottolineare che i termini per l’eventuale impugnazione non si interrompono. Relativamente alle novità apportate dalla legge di Stabilità 2014 (L. 147/2013, art. 1, commi 586 e 587) al modello di dichiarazione 730, che trovano applicazione già da quest’anno, l’Agenzia delle Entrate ha, invece, specificato che il credito Irpef derivante dal modello indicato, se di importo superiore a 4mila euro al netto delle eventuali compensazioni, non potrà più essere accreditato in busta paga direttamente dal sostituto d’imposta, ma il suo rimborso sarà effettuato direttamente dal Fisco dopo un preventivo controllo che dovrà essere effettuato entro sei mesi dalla scadenza per la trasmissione telematica (30 dicembre). Ciò nel caso in cui il credito superiore alla soglia dei 4mila euro sia stato generato da detrazioni per familiari a carico oppure da eccedenze di imposte derivanti da anni precedenti. Per il mancato accredito diretto da parte del datore di lavoro è, dunque, necessario che risultino compilati i quadri dei familiari a carico del modello di dichiarazione fiscale. Mentre, anche nel caso in cui il credito superi la soglia indicata, ma nella dichiarazione fiscale non sono state riportate le detrazioni per carichi familiari o eccedenze precedenti, il rimborso potrà essere effettuato, come in precedenza, direttamente dal sostituto d’imposta.