Con la sentenza n. 2357 depositata il 3 febbraio 2014, la Corte di cassazione ha annullato un avviso, confermato in sede di merito, con cui l'agenzia del Territorio aveva provveduto ad aumentare la rendita catastale di un'unità immobiliare urbana. Il titolare dell'immobile, in particolare, si era opposto all'operato del Territorio e alla statuizione dei giudici dei gradi precedenti, sostenendo che non gli era stato possibile conoscere i presupposti del nuovo classamento in quanto l'amministrazione aveva provveduto alla revisione delle rendite catastali omettendo la precisa indicazione dell'atto con il quale si era provveduto alla revisione dei valori della microzona ed affidando la motivazione dell'atto alla sola enunciazione dei meri dati catastali. La Suprema corte ha aderito alla doglianza del contribuente evidenziando che, nei casi come quello di specie in cui l'amministrazione finanziaria proceda d'ufficio ad un nuovo classamento di un immobile e si tratti di una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, nell'avviso deve essere indicato “l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano”.