Notizia

Il nuovo classamento richiede l'indicazione dell'atto con cui si è provveduto a revisionare i parametri

Pubblicato il 04 febbraio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con la sentenza n. 2357 depositata il 3 febbraio 2014, la Corte di cassazione ha annullato un avviso, confermato in sede di merito, con cui l'agenzia del Territorio aveva provveduto ad aumentare la rendita catastale di un'unità immobiliare urbana. Il titolare dell'immobile, in particolare, si era opposto all'operato del Territorio e alla statuizione dei giudici dei gradi precedenti, sostenendo che non gli era stato possibile conoscere i presupposti del nuovo classamento in quanto l'amministrazione aveva provveduto alla revisione delle rendite catastali omettendo la precisa indicazione dell'atto con il quale si era provveduto alla revisione dei valori della microzona ed affidando la motivazione dell'atto alla sola enunciazione dei meri dati catastali. La Suprema corte ha aderito alla doglianza del contribuente evidenziando che, nei casi come quello di specie in cui l'amministrazione finanziaria proceda d'ufficio ad un nuovo classamento di un immobile e si tratti di una risistemazione dei parametri relativi alla microzona, nell'avviso deve essere indicato “l'atto con cui si è provveduto alla revisione dei parametri relativi alla microzona, a seguito di significativi e concreti miglioramenti del contesto urbano”.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 10 novembre 2025
Mod. 730/2025 Integrativo

Consegna, da parte del CAF / professionista abilitato al dipendente/ pensionato / collaboratore, della copia del mod. 730/2025 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 inte...

Scadenza del 17 novembre 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita a ottobre e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell&rsqu...

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 17 novembre 2025
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).