Il mancato trasferimento, da parte del contribuente, della propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato comporta la decadenza dal beneficio “prima casa”. La circostanza, poi, che l'immobile sia in costruzione all'atto di registrazione della compravendita e che, solo dopo un biennio dall'acquisto, venga rilasciato certificato di abitabilità, non rileva ai fini del D.P.R. n. 131/1986 che richiede come condizione per la fruizione dei benefici fiscali il trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile, e non che l'immobile acquistato sia adibito a propria abitazione. In tale contesto, il termine triennale di decadenza entro cui l'imposta deve essere richiesta da parte dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 76, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, decorrerà non dalla registrazione dell'atto, bensì dal momento in cui il proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito od ineseguibile, ed al più, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto. E' quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della ordinanza n. 2527 del 5 febbraio 2014 e con la quale è stato accolto il ricorso presentato dall'agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione tributaria regionale di annullamento di un avviso di liquidazione e irrogazione di sanzioni notificato ad un contribuente per asserita decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa non avendo, il medesimo, trasferito la propria residenza entro 18 mesi dall'acquisto.