La Corte di Cassazione – sentenza n. 1859/14 – avvalorando la tesi della Commissione tributaria regionale, secondo la quale i costi di ristrutturazione sostenuti dal conduttore dell’immobile possono essere considerati inerenti all’attività d’impresa, in vista dell’attività che sarebbe stata poi esercitata, dichiara che allo stesso affittuario spetta il rimborso dell’Iva anticipata a fronte delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile detenuto in comodato. Il Fisco non aveva accolto la richiesta dell’impresa conduttrice sottolineando un vizio della norma sul rimborso Iva, dal momento che le spese erano stare sostenute in un momento antecedente a quello in cui l’impresa aveva iniziato ad esercitare la propria attività. Diversa è stata la posizione assunta dalla Suprema Corte, che per stabilire se l’Iva corrisposta per l’acquisto o la ristrutturazione dell’immobile da adibire ad esercizio dell’impresa possa o meno essere detraibile ai sensi della sesta direttiva Ue (art. 17, direttiva 77/388/CE), ritiene opportuno considerare l’intenzione del soggetto passivo d’imposta. Questa, ovviamente, deve essere avvalorata da elementi obiettivi che dimostrano l’effettiva volontà del soggetto di utilizzare il bene per il fine aziendale. Dunque, se il contribuente riesce a dimostrare che l’attività di ristrutturazione è finalizzata all’attività d’impresa - anche se cronologicamente precedente alla produzione di ricavi - la detrazione dell’Iva sostenuta a fronte del sostenimento di tali costi non può essere negata.