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Inps. Più caro il versamento dei contributi per i lavoratori iscritti alla gestione separata

Pubblicato il 05 febbraio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

La Legge di Stabilità (L. 147/2013) ha modificato le aliquote contributive per la gestione separata già previste per il 2014 sulla base del combinato disposto della Legge n. 92/2012 e del Dl n. 83/2012.

 Dal comma 491 deriva, infatti, che l’aliquota contributiva e di computo per l’anno 2014 per i soggetti iscritti alla Gestione separata, già assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie o titolari di pensione, è elevata al 22%; mentre, dal successivo comma 744, si apprende che l’aliquota contributiva rimane stabile al 27%, per l’anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di partita Iva (liberi professionisti), iscritti in via esclusiva alla gestione separata e privi di altra tutela previdenziale obbligatoria. A tale percentuale deve essere aggiunto lo 0,72% relativo al finanziamento di maternità, assegno per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.

 Per tutti gli altri soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata (diversi dai liberi professionisti e per i quali l’obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo), invece, rimane valida la disposizione della legge di conversione del Dl n. 83/2012 (L. n. 134/2012), che ha previsto che l’aliquota contributiva e di computo venga elevata al 28%.

 Dunque, l’aliquota contributiva, per il 2014, per i parasubordinati e gli iscritti alla gestione separata viene aumentata di un punto percentuale allo scopo preciso di equiparare il costo contributivo di tali lavoratori a quello dei lavoratori dipendenti, per i quali si versa il 33%, al fine di scoraggiare l’uso del precariato.

 La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45% dell’onere totale.

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