La Commissione tributaria di Pistoia, con la sentenza n. 49/02/14 depositata il 7 febbraio 2014, accoglie in parte il ricorso presentato da un contribuente raggiunto da accertamento sintetico in merito all'anno 2007.
Secondo i giudici gli indicatori del nuovo redditometro previsti nel DM del 24 dicembre 2012 possono essere utilizzati anche per accertamenti precedenti l'annualità del 2009, al fine di ridurre le richieste del Fisco basate sui vecchi coefficienti ministeriali.
Nel caso in esame, la Commissione accoglie le eccezioni del contribuente centrate su due elementi indice di capacità contributiva quali autovetture e cavalli, visto che nel primo caso l'applicazione di coefficienti del vecchio redditometro non trovavano riscontro con la realtà dei fatti e nel secondo caso l'applicazione dei nuovi valori portava ad un ricalcolo del reddito sintetico ben diverso e più favorevole al contribuente rispetto a quanto chiesto con l'avviso di accertamento.
Illegittima, secondo la sentenza, la richiesta degli Uffici in base ad incrementi del patrimonio che si sono verificati successivamente all'anno oggetto di verifica.