All'impresa non è consentito detrarre l'Iva, se non dispone di un'organizzazione autonoma ma dipende, in tutto e per tutto, dalla collegata.
E' questo l'innovativo principio espresso dalla Corte di cassazione nella sentenza del 14 febbraio 2014, n. 3452. La detrazione legata all'acquisto di un bene o di un servizio dipende dall'accertamento della effettiva destinazione che, nell'ambito dell'attività svolta, viene data ad esso; sussiste, spiegano i giudici, inerenza alla attività produttiva o commerciale dell'impresa qualora il bene o servizio, per le intrinseche caratteristiche che lo connotano, sia direttamente strumentale al ciclo produttivo, oppure funzionale alla struttura organizzativa, o necessario per l'espansione economica della società.
Nel caso concreto, è stata negata la detrazione Iva avendo i magistrati verificato che l'impresa era strettamente collegata alla controllante e quindi mancavano i requisiti relativi all'inerenza della spesa all'attività economica.