L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 20 del 14 febbraio 2014, interviene in merito di tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione.
Le Entrate erano, con risoluzione n. 329 del 14 novembre 2007, già intervenute in materia di atto di risoluzione del contratto per “mutuo consenso”, definendone l'assoggettamento all'imposta di registro in misura proporzionale.
L'Agenzia, interpellata ora a fornire un chiarimento circa l'applicabilità di questa interpretazione anche al caso di risoluzione per mutuo consenso, senza previsione di alcun corrispettivo, di un atto di donazione di immobili, si è espressa confermando la stessa linea.
Pertanto, risultando la risoluzione quale atto autonomo rispetto al precedente, dotato di una propria causa, e non costituendo presupposto per la restituzione delle imposte corrisposte in occasione del precedente atto di trasferimento, le Entrate propendono per l'applicabilità delle disposizioni ex art. 28 del DPR n. 131/1986 all'atto di risoluzione per mutuo consenso, senza corrispettivo, della precedente donazione.
L'atto di risoluzione per mutuo consenso afferente un atto di donazione immobiliare deve essere assoggettato a registrazione in termine fisso e, qualora non sia previsto corrispettivo, al pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (200 euro ciascuna, per un totale di 600 euro).