La Commissione tributaria regionale Lombardia, con la sentenza 135/13/2013 del 5 dicembre 2013, si è espressa in merito alla validità della dichiarazione scritta fornita da terzi nell'ambito di un avviso di accertamento con cui erano stati rettificati gli imponibili Irpef, Irap e Iva dichiarati per l'anno d'imposta 2005.
Il caso è scaturito dal fatto che l'Ufficio non riconosceva costi pari alla cifra di 72.187,80 euro, dal momento che risultavano da fatture con indicazioni generiche - quali “prestazioni di manodopera”, “lavori da me eseguiti”, “lavori eseguiti” - non collegate a contratti d'opera e per la maggior parte pagate per contanti.
Il contribuente dichiarava che per l'entità dei lavori eseguiti la genericità delle fatture emesse era adeguata e che chi aveva realizzato i lavori non era in possesso di conto corrente.
La Ctp di Lecco accoglie il ricorso e annulla l'accertamento.
In seguito il Fisco, propone appello, che viene rigettato dalla Ctr, che giunge alla conclusione che il committente può confermare i costi sostenuti dal prestatore d'opera e di validità della dichiarazione scritta fornita da terzi a sostegno della deduzione in Unico.