Notizia

Bonifico dall’estero: ritenuta automatica, salvo autocertificazione. La Commissione UE indaga

Pubblicato il 18 febbraio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Fino a tutto gennaio 2014 c’era solo la segnalazione dell’intermediario, ma dal 1° febbraio - ex Regolamento UE n. 260/2012 - il comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990 introduce una ritenuta del 20%, a titolo d’acconto, sui redditi di capitale e redditi diversi, derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria, che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. 
Sono, pertanto, escluse le retribuzioni da lavoro o i proventi derivanti da una libera professione o da attività d'impresa. 
Sul tema si segnala che il commissario alla fiscalità della Commissione europea ha dichiarato l’interesse della Commissione sui possibili limiti alla libera circolazione dei capitali della norma italiana.
Le banche operano, dunque, la ritenuta automatica sul trasferimento di denaro, se proveniente da un paese straniero e diretto verso un conto corrente italiano di persone fisiche. 
Se le somme non hanno natura di compenso "reddituale" (non sono classificabili come redditi da capitale oppure come redditi diversi), l’onere della prova è a carico del contribuente. 
L’agenzia delle Entrate ha spiegato la disposizione con il provvedimento 151663 del 18 dicembre 2013, prevedendo, a semplificare, che il prelievo possa non essere effettuato se il contribuente attesti, con autocertificazione in forma libera, che i flussi accreditati non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all’estero o da attività estere di natura finanziaria. 
L’autocertificazione può anche preventivamente riguardare la generalità dei flussi che saranno accreditati, con la possibilità di dare specifiche indicazioni contrarie allorché il flusso abbia natura reddituale. 
Il contribuente può richiedere all’intermediario la restituzione dell’imposta non dovuta o applicata in misura superiore a quanto dovuto entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello del prelievo. In tal caso l’intermediario scomputa l’importo restituito dai versamenti successivi. In alternativa alla richiesta all’intermediario, il contribuente può presentare all’Amministrazione finanziaria istanza di rimborso. 





Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 27 dicembre 2024
Iva comunitaria Elenchi intrastat mensili

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a novembre (soggetti mensili).

Scadenza del 31 dicembre 2024
Iva dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di novembre relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte...

Scadenza del 31 dicembre 2024
Corrispettivi distributori carburante

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di novembre, da pa...

Scadenza del 31 dicembre 2024
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di novembre. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a colla...