L'inciso “la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione”, contenuto nella polizza assicurativa di un professionista, copre l'assicurato per comportamenti colposi tenuti in tempi anteriori alla sottoscrizione del contratto di assicurazione.
Lo stabilisce la terza sezione civile della Corte di cassazione con sentenza n. 3622, pubblicata il 17 febbraio 2014, accogliendo il ricorso presentato da un commercialista - che aveva errato nel compilare la dichiarazione Iva di un cliente per due anni consecutivi - ed annullando la sentenza della Corte di appello.
Secondo i giudici, l'inserimento nel contratto assicurativo della clausola ”claim made” consente di poter far rientrare nella garanzia anche condotte colpose tenute dal professionista assicurato anteriormente alla data di stipula del contratto, quando la domanda di risarcimento del danno arriva per la prima volta dopo la data della stipula. Al contrario, possono escludersi dalla garanzia comportamenti tenuti dall’assicurato nel corso di validità della polizza, se la domanda di risarcimento dei danni giunge dopo la cessazione degli effetti del contratto.
Il fatto di coprire comportamenti anteriori alla conclusione del contratto assicurativo è frutto di una scelta dell’assicuratore, che quindi si assume una consapevole valutazione dei rischi, ossia che il professionista abbia commesso in passato comportamenti colposi di cui non sia ancora a conoscenza e che tali comportamenti diano origine ad una richiesta di risarcimento danni da parte del cliente del professionista.