Notizia

Polizze professionali. In taluni casi copertura anche per condotte anteriori alla stipula

Pubblicato il 18 febbraio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

L'inciso “la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione”, contenuto nella polizza assicurativa di un professionista, copre l'assicurato per comportamenti colposi tenuti in tempi anteriori alla sottoscrizione del contratto di assicurazione. 
Lo stabilisce la terza sezione civile della Corte di cassazione con sentenza n. 3622, pubblicata il 17 febbraio 2014, accogliendo il ricorso presentato da un commercialista - che aveva errato nel compilare la dichiarazione Iva di un cliente per due anni consecutivi - ed annullando la sentenza della Corte di appello. 
Secondo i giudici, l'inserimento nel contratto assicurativo della clausola ”claim made” consente di poter far rientrare nella garanzia anche condotte colpose tenute dal professionista assicurato anteriormente alla data di stipula del contratto, quando la domanda di risarcimento del danno arriva per la prima volta dopo la data della stipula. Al contrario, possono escludersi dalla garanzia comportamenti tenuti dall’assicurato nel corso di validità della polizza, se la domanda di risarcimento dei danni giunge dopo la cessazione degli effetti del contratto. 
Il fatto di coprire comportamenti anteriori alla conclusione del contratto assicurativo è frutto di una scelta dell’assicuratore, che quindi si assume una consapevole valutazione dei rischi, ossia che il professionista abbia commesso in passato comportamenti colposi di cui non sia ancora a conoscenza e che tali comportamenti diano origine ad una richiesta di risarcimento danni da parte del cliente del professionista. 

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Corrispettivi ricariche veicoli elettrici

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l’identificazione del cliente) del mese di agosto.

Scadenza del 30 settembre 2026
Corrispettivi distributori carburante mensili

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di agosto, da...