L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 3/E del 21 febbraio 2014, analizza gli effetti dell’inefficacia o dell’interruzione del regime di tassazione di gruppo per l’insieme delle società coinvolte nel regime fiscale del consolidato nazionale. Vengono dettate le istruzioni agli uffici per il recupero delle imposte dovute dalle singole società appartenenti al gruppo nel caso sia stata loro contestata la mancata esistenza dei requisiti per l’esercizio dell’opzione.
In merito al disconoscimento dell’efficacia dell’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo per la totalità del perimetro di consolidamento, l’Agenzia specifica, in relazione alle contestazioni pervenute circa l’esistenza di cause che abbiano determinato l’inefficacia ab origine oppure l’interruzione del regime della tassazione di gruppo, che è possibile definire le pretese tributarie con il riconoscimento dei versamenti effettuati dalla consolidante.
In particolare, si sottolinea come in sede di definizione del procedimento di accertamento con adesione, sia possibile riconoscere in capo alle società del gruppo che hanno trasferito il proprio reddito imponibile al consolidato i versamenti Ires effettuati dalla controllante e così rideterminare le imposte da recuperare a tassazione a causa del venire meno della fiscal unit.
Al contrario, la parte di imposte non effettivamente versata per effetto delle regole di determinazione del reddito complessivo globale del consolidato resta recuperata a tassazione, unitamente agli interessi. I criteri di attribuzione dei versamenti sono definiti dalla società consolidante in sede di contraddittorio.