Con la circolare n. 2 del 21 febbraio 2014, l’Agenzia delle Entrate affronta le novità in materia di riforma dell'imposta di registro così come operata dal Dlgs 23/2011, poi modificato dal Dl "Istruzione", e successivamente dalla legge di Stabilità 2014 (articolo 1, comma 608, legge 147/2013).
Dal combinato disposto delle suddette disposizioni normative, dal nuovo anno, è entrata in vigore l’applicazione per gli atti aventi ad oggetto diritti immobiliari dell’imposta di registro proporzionale con tre diverse aliquote, in sostituzione di quanto è avvenuto fino al 31/12/2013 quando era possibile applicare aliquote diverse e, in alcuni casi, la tassazione in misura fissa.
L’imposta proporzionale risultante dall’applicazione delle tre diverse aliquote non può, comunque, essere inferiore a 1.000 euro.
Dunque, le aliquote dell’imposta di registro ora applicabili sono le seguenti:
- l’aliquota ridotta del 2% da applicarsi su tutti i trasferimenti aventi ad oggetto l’abitazione principale con esclusione degli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ville, castelli e palazzi);
- l’aliquota del 9% per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e gli atti traslativi/costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi;
- l’aliquota del 12% per i trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale.
Relativamente ai requisiti per cui si può richiedere l’applicazione dell’agevolazione “prima casa” ai fini dell’imposta di registro, all’acquisto di un immobile, la circolare 2/E/2014 sottolinea le profonde differenze subentrate rispetto al regime previgente: fino al 31/12/2013 si doveva tener conto delle caratteristiche elencate nel Dm Lavori pubblici 2 agosto 1969, che indicava l’elemento superficie quale condizione determinante per classificare una abitazione “di lusso”, a prescindere dalle altre caratteristiche.
Dal 1° gennaio 2014, invece, l’applicabilità dei benefici è vincolata alla categoria catastale in cui l’immobile è classificato o classificabile e non più alle caratteristiche individuate dal citato Decreto ministeriale; pertanto sotto il profilo dell’imposta di registro sono considerate di lusso e, dunque, non agevolabili solo le abitazioni signorili (categoria A/1), le ville (A/8) e i castelli (A/9) a prescindere dalle loro specifiche caratteristiche.
Un capitolo a parte è stato dedicato, poi, dall’Agenzia delle Entrate alle agevolazioni che restano ancora in vigore anche dal nuovo anno e uno a tutte quelle fattispecie che, invece, non rientrano più tra i regimi agevolativi o esentativi, che prevedevano un trattamento di favore in materia di imposta di Registro tramite la riduzione di aliquote, l’imposizione fissa o addirittura la completa esenzione.
Nell’intento di chiarire l’espressione “sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie” contenuta nell’articolo 10, comma 4, del Dlgs 23/2011, l’Agenzia ha specificato che sono ancora in vigore le agevolazioni sull'imposta di registro che riguardano; gli atti frutto di procedimenti di mediazione finalizzati alla conciliazione di controversie civile e commerciale; quelli relativi ai procedimenti di separazione e divorzio; gli atti di trasferimento di terreni agricoli a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali; i verbali di conciliazione giudiziale e gli atti relativi all'organizzazione di Expo 2015.