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La delega fiscale rivede la tassazione per le società di persone e le ditte individuali

Pubblicato il 01 marzo 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi



Anche se la delega fiscale è ormai divenuta legge, la norma non è comunque direttamente operativa, delegando il governo a varare, entro un anno, una serie di decreti legislativi di attuazione dei principi indicati. 


Nel testo, molti sono gli aspetti riguardanti la revisione del sistema fiscale che vengono affrontati, tra cui quello finalizzato ad eliminare le differenze di tassazione del reddito di impresa di una società di capitali rispetto a quello di un'impresa individuale o società di persone. 


Nell’articolo 11 della legge delega, infatti, si prevede l'assoggettamento del reddito di impresa realizzato da soggetti Irpef ad un'imposta separata con aliquota proporzionale allineata a quelle delle società di capitali. Ne deriva che stando alla formulazione letterale della legge, sarà obbligatorio e non opzionale, l’assoggettamento del reddito delle imprese personali all’Iri (imposta sul reddito imprenditoriale), appunto con aliquota proporzionale e assimilabile all’Ires. Tuttavia, si resta in attesa dei decreti delegati che dovranno meglio specificare questo nuovo regime fiscale. 


Inoltre, importante sarà l’azione di monitoraggio dei prelievi, dato che proprio in virtù del fatto che gli utili realizzati dalla ditta individuale restino in azienda o vengano prelevati dipenderà se applicare la tassazione prevista ai fini Ires oppure quella Irpef, come se il reddito fosse stato prodotto direttamente dalla persona fisica. 


Con l’articolo 12 della legge delega fiscale, invece, il legislatore vuole regolare la deducibilità delle perdite su crediti in presenza di procedure concorsuali. Tale disciplina è stata di recente modificata, dunque, ora si dovrà tener conto anche delle ipotesi di concordato con riserva in bianco oppure del sovaindebitamento riferito a privati o agricoltori. Necessario, inoltre, sarà chiarire la deducibilità delle perdite su crediti con riferimento ai clienti esteri per i quali finora l’Agenzia delle Entrate ha accomunato le situazioni di insolvenza certe e precise alla normativa italiana. Ma non essendo ora più possibile assimilare un procedura concorsuale interna ad una straniera, il legislatore dovrà anche occuparsi di definire la disciplina della residenza fiscale sottraendo all’Amministrazione finanziaria l’arbitrio finora avuto in materia di esterovestizione. 


Ampio anche il capitolo dedicato all’Iva. Secondo il legislatore, infatti, numerosi sono i punti che devono essere affrontati, a partire dal recepimento dell’Iva comunitaria alla razionalizzazione dei regimi speciali; dall’estensione del meccanismo dell’inversione contabile fino al potenziamento della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi. 

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