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Nuova procedura di salvaguardia: le istruzioni operative per le DTL

Pubblicato il 22 aprile 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 10 del 18 aprile 2014, contenente le istruzioni operative per le Direzioni Territoriali del Lavoro in relazione alla V procedura di salvaguardia di cui al Decreto Interministeriale 14 febbraio 2014 (consulta anche l’articolo di Edicola: “Esodati. In “Gazzetta” il decreto sulla quinta salvaguardia”). 

I lavoratori interessati, sottoelencati, dovranno presentare richiesta di accesso al beneficio entro il 16 giugno 2014: 

 a.lavoratori con rapporto di lavoro risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; 

 b.lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c., ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo; 

 c.lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. 

 I lavoratori di cui ai punti a. e b. devono presentare l’istanza presso la DTL innanzi alla quale hanno sottoscritto gli accordi ex artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c, mentre negli altri casi presso la DTL competente in base alla residenza del lavoratore cessato. 

 I lavoratori di cui al punto c. devono presentare l’istanza presso la DTL competente in base alla residenza dell'istante. 

 La circolare è corredata dal modello di istanza che dovrà essere presentato dalle diverse categorie di lavoratori nonché dalle varie tipologie di dichiarazione sostitutiva di certificazione che dovranno essere utilizzate a seconda della casistica.

Prossime scadenze

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Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di persone

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40%, relativi a:saldo IVA 2024 con maggiorazione dell’1,6% (0,4% per ...

Scadenza del 30 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Società di capitali ed enti non commerciali

Soggetti che non beneficiano della proroga.Termine entro il quale effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare i versamenti, con la maggiorazione dello 0,40...

Scadenza del 30 luglio 2025
Affrancamento “straordinario” riserve in sospensione d’imposta

Soggetti che non beneficiano della prorogaVersamento, con la maggiorazione dello 0,40%, prima rata imposta sostitutiva dovuta (10%) per l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione / fo...