Con ordinanza n. 14981 depositata l'1 luglio 2014, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso presentato da un contribuente contro la decisione con cui i giudici di merito avevano rigettato l'impugnazione dallo stesso promossa avverso il silenzio dell'Ufficio finanziario su di un'istanza di rimborso Iva. Quest'ultima era stata formulata dal contribuente a seguito della cessazione della società in nome collettivo di cui era socio unitamente al fratello. Per il Fisco, al contribuente non spettava il rimborso Iva bensì solo il diritto alla detrazione nell'anno successivo. E in particolare, nella sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che il rimborso non fosse dovuto in considerazione della mancata presentazione del modello VR.
Detrazione nell'anno successivo per le imprese attive
Di diverso avviso i giudici di Cassazione i quali hanno ricordato come, per costante orientamento di legittimità, l'articolo 30 del DPR 633/1972 “riguarda esclusivamente le imprese in piena attività e non esclude quindi il diritto di quelle, che hanno cessato l'attività o che sono fallite, di ricorrere all'istituto del rimborso per il recupero dei loro crediti d'imposta, non avendo esse la possibilità di recuperare l'imposta assolta su acquisti e importazioni nel corso delle future operazioni imponibili”. Secondo la Suprema corte, inoltre, la domanda di rimborso va considerata già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro relativo, compilazione che configura formale esercizio del diritto.