I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 15020 del 2 luglio 2014, hanno accolto il ricorso di un commercialista a cui l'amministrazione finanziaria aveva negato il diritto al rimborso dell'Irap versata per diversi anni ritenendo sussistente il requisito dell'autonoma organizzazione. In particolare, la Suprema corte ha giudicato che la ratio decidendi della sentenza impugnata non fosse conforme ai consolidati principi in materia di Irap in quanto, in essa, l'esistenza di una autonoma organizzazione era stata desunta dalla constatazione di voci come l'entità degli importi dei compensi dichiarati, il valore complessivo dei beni strumentali utilizzati e l'elevato importo dei compensi corrisposti a terzi. Elementi, questi, che a detta della Suprema corte non potevano essere ritenuti di per sé rilevanti ai fini della valutazione dell'esistenza del presupposto per procedere con l'applicazione dell'imposta.