Secondo i giudici di Cassazione - sentenza n. 28565 del 3 luglio 2014 – anche le somme di denaro depositate su conto cointestato con un soggetto estraneo al reato “sono soggette a sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente”. Ciò in quanto il sequestro medesimo si estende ai beni comunque nella disponibilità dell'indagato, “non ostandovi le limitazioni provenienti da vincoli o presunzioni operanti, in forza della normativa civilistica, nel rapporto di solidarietà tra creditori e debitori o nel rapporto tra istituto bancario e soggetto depositante ex art. 1834 cod. civ.”. Il principio di diritto sopra enunciato è stato ribadito dalla Corte di legittimità nell'ambito di una vicenda in cui un imprenditore romagnolo, accusato di evasione fiscale, si era opposto al sequestro preventivo avente ad oggetto dei beni e delle somme che il medesimo aveva cointestati con la moglie.