Con la circolare n. 20 del 4 luglio 2014, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni importanti chiarimenti sull’applicazione degli studi di settore ed in particolare sull’utilizzo degli stessi per il periodo d’imposta 2013.
Il nuovo documento di prassi tiene conto di alcune novità importanti.
In primo luogo si annovera la pubblicazione di alcuni provvedimenti Mef: i decreti del 23 dicembre 2013 ed il decreto 24 marzo 2014. Con i primi, sono stati apportati i correttivi a 69 studi di settore e sono stati approvati cinque specifici indicatori territoriali per tenere conto del luogo in cui viene svolta l'attività economica, mentre, con il secondo decreto, sono state approvate le integrazioni agli studi di settore esistenti necessarie per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, sempre valide a partire dal periodo d’imposta 2013.
Inoltre, l’Agenzia evidenzia alcune fattispecie specifiche per le quali gli studi di settore approvati non si applicano. Si tratta: delle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi. In tali ipotesi, si ricorda che risulteranno applicabili i parametri di cui alla legge n. 549/1995.
Tra gli altri aspetti analizzati, oltre a quelli relativi all’aggiornamento delle analisi della territorialità, alle principali novità della modulistica e del software Gerico di supporto agli utenti, l’Agenzia diffonde alcune importanti precisazioni circa l’utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore.
L’applicazione retroattiva a favore del contribuente è vietata per gli studi di settore oggetto di evoluzione per il 2013. Essa è invece consentita, senza considerare le modifiche apportate dai correttivi anticrisi, per la rideterminazione della stima relativa al 2011 dal momento che la base dati utilizzata per elaborare l’evoluzione degli studi 2013 fa riferimento a tale annualità.