Con ordinanza n. 15617 del 9 luglio 2014, la Corte di cassazione ha confermato la decisione con cui i giudici di appello avevano annullato un avviso di liquidazione di imposta di registro adottato dall'amministrazione finanziaria sulla premessa della revoca dei benefici fiscali goduti per l'acquisto della prima casa di abitazione in considerazione del fatto che la contribuente non aveva assunto tempestivamente la propria residenza presso l'immobile riacquistato.
Nel caso in esame, la contribuente si era difesa precisando di essere esonerata dal rispetto della citata condizione in ragione dell'espresso disposto di cui all'articolo 1, nota II bis della “Tariffa Parte Prima” allegata al DPR n. 131/1986, per il fatto, ossia, di essere cittadina italiana emigrata all'estero.
E secondo la Corte di legittimità, in particolare, l'esonero rivendicato dalla contribuente appariva come “ineludibile” non solo in relazione al primo acquisto ma anche con riferimento al secondo acquisto “non potendosi supporre che il legislatore intenda contraddirsi con il riconoscere al cittadino non residente un'agevolazione che lo costringerebbe (al fine di realizzare l'intento di possedere una casa di abitazione sul territorio nazionale) a ripristinare in breve tempo la residenza nel comune in cui l'immobile o proprio nell'immobile riacquistato, così rinunciando alla stabile residenza all'estero”.