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Evasione fiscale a mezzo di indebita compensazione

Pubblicato il 11 luglio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Con sentenza n. 30267 del 10 luglio 2014, la Cassazione ha confermato la condanna impartita dai giudici di merito in capo al legale rappresentante di una società a cui era stato contestato che, al fine di evadere le imposte, non avesse versato le somme dovute al Fisco utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. 
L'imputato aveva promosso ricorso dinanzi alla Corte di legittimità affermando, tra gli altri motivi, la configurabilità, piuttosto che della fattispecie penale, dell'illecito amministrativo di cui all'articolo 27, comma 18 del Decreto legge n. 185/2008 in virtù dell'applicabilità del principio di specialità di cui all'articolo 19 del Decreto legislativo n. 74/2000.
Doglianza respinta da parte della Suprema corte, secondo la quale il principio di specialità tra il reato di indebita compensazione e l'illecito amministrativo che punisce l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento di somme dovute, non può dirsi applicabile in quanto “la fattispecie penale ha riguardo alla condotta, diversa e ulteriore, consistente nell'omesso versamento dell'imposta dovuta”.

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