La Corte di cassazione, con l'ordinanza 16082 del 14 luglio 2014, è inflessibile: la separazione dei coniugi, con l'accordo sulla prima casa, non sposta il termine del trasferimento di residenza per fruire dell'agevolazione.
Inizialmente ritenuta rilevante come causa di forza maggiore, per il mancato trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione della casa nel termine di 18 mesi, per la Cassazione la separazione dei coniugi non blocca lo scorrere del tempo dato dalla legge per il requisito della residenza ai fini dell'agevolazione.
La motivazione è nel fatto che la cessione della quota dell'immobile al coniuge, per accordo consensuale, da parte di uno dei proprietari della prima casa è da ritenere volontà del cedente e non può essere equiparata alla forza maggiore.
Tra l'altro, l'interessato ha acquistato altra abitazione in altro comune, in cui ha trasferito la residenza.
Pertanto, l'agenzia delle Entrate ha diritto a recuperare le maggiori imposte dovute a titolo di registro, ipocatastale e sostitutiva sul mutuo ipotecario.