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Obbligazioni e modifiche ai limiti all'emissione, l'analisi dei notai

Pubblicato il 16 luglio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Lo studio n. 143-2014/I approvato dal Consiglio nazionale del Notariato l'8-9 maggio 2014 è focalizzato su “Le modifiche ai limiti all'emissione del prestito obbligazionario (il nuovo comma 5 dell'articolo 2412 C.c.)”. 

Nel documento vengono esaminate le novità introdotte dall'articolo 32, comma 26 del Decreto legge n. 83/2012, cosiddetto “Decreto crescita”, al comma 5 dell'articolo 2412 del Codice civile relativo ai limiti all'emissione delle obbligazioni di società azionarie. 
La riformulazione del comma 5, in particolare, ha portato ad ampliare sia la platea dei destinatari dell'esenzione medesima - divenendo indifferente che l'emittente sia una società con azioni quotate in mercati regolamentari o meno -, sia i tipi di obbligazioni non soggetti al limite.
Le fattispecie esonerate dal limite
Con riferimento a quest'ultimo aspetto, le obbligazioni di riferimento sono sia quelle destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, sia quelle che danno diritto ad acquisire o sottoscrivere azioni, in funzione di un incentivo all'accesso, da parte del titolare di capitale di credito, al capitale di rischio. 
In particolare, lo studio fornisce un'interpretazione estensiva della norma ricomprendendo non solo le obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni della stessa emittente ma anche le obbligazioni che danno il diritto di acquisire azioni di altra società, sia, infine, al cosiddetto prestito convertendo o reverse convertible.
Obbligazioni più competitive
Nelle conclusioni dell'approfondimento notarile viene evidenziato come le novità introdotte diano nuova competitività alle obbligazioni quali strumenti di finanziamento. 
L'estensione del regime di deroga, infatti, permette all'obbligazione di entrare in competizione con altre forme di investimento quali gli strumenti finanziari o le azioni di categoria speciale cui pure possono ricorrere le società non quotate. 
Inoltre, per le società non quotate si riduce il divario nell'accesso all'investimento rispetto alle società quotate e, più in generale, si consente alle stesse di poter reperire più agevolmente mezzi di finanziamento. 
Con riferimento alle obbligazioni convertibili, infine, ai notai sembra di poter concludere che, nell'ottica del legislatore del 2012, non sia più necessario, nell'emissione del prestito convertibile, il bilanciamento tra provvista di mezzi finanziari e strumenti di capitale di rischio, e ciò nel caso in cui il capitale di credito sia suscettibile di divenite, a richiesta dell'obbligazionista, capitale di rischio.

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