Nelle ipotesi in cui la cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta come conseguenza del trasferimento all'estero della sede della società e, quindi, sull'assunto che questa continui a svolgere attività imprenditoriale, anche se in altro Stato, non trova applicazione l'articolo 10 della Legge fallimentare ai sensi del quale gli imprenditori possono essere dichiarati falliti solo entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.
La continuità giuridica e i rapporti debitori permangono ovvero la sede all’estero non cancella i debiti.
Infatti, un trasferimento di tal specie, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non determina il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta, quindi, la cessazione dell'attività.
E ciò è agevolmente desumibile dal disposto di cui agli articolo 2437, primo comma, lettera c) e 2473, primo comma, Codice civile.
Sono questi gli assunti puntualizzati dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 15596 del 9 luglio 2014.