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Assegnazioni di strumenti partecipativi a dipendenti senza aumento di capitale

Pubblicato il 18 luglio 2014 Il Sole 24 Ore; Italia Oggi

Assonime, con il caso n. 6/2014, interviene a definire i contorni dell'assegnazione di strumenti finanziari partecipativi (Sfp) a dipendenti di una società (articolo 2349, comma 2, del Codice civile). 
Elementi degli Sfp
Le caratteristiche dello strumento finanziario partecipativo sono: l'intrasferibilità, il diritto al dividendo, l'assenza del diritto di voto, la decadenza nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, e la riscattabilità da parte dall'emittente, a un prezzo predefinito, in ogni momento e per qualsiasi causa. 
Tale assegnazione, fa presente Assonime, si differenzia dal sistema delle stock option, perché nel caso degli Sfp, la cui attribuzione ha fondamento nel rapporto di lavoro tra lo strumentista stesso e l'emittente, non si richiede alcun apporto specifico da parte del dipendente assegnatario. 
La norma civilistica non fornisce alcuna indicazione circa i contenuti dei diritti che possono far parte dello strumento partecipativo. 
In ordine, quindi alla circolazione dello strumento, si ritiene che la cessione possa avvenire solo verso dipendenti della stessa società o società controllate, con conseguente legittima apposizione di una clausola di intrasferibilità o decadenza qualora intervenga la cessazione del rapporto di lavoro. 
Ambito fiscale
Due le conseguenze in materia fiscale, in sede di assegnazione di Sfp, evidenziate da Assonime: 
- non vige obbligo, da parte dell'assemblea societaria, di aumentare il capitale sociale; 
- non sorge alcun reddito imponibile in capo al dipendente in quanto si tratta di una mera aspettativa alla percezione di utili. L'eventuale dividendo erogato è catalogabile tra i redditi di lavoro dipendente.




Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 16294 del 16 luglio 2014 – l'accertamento tributario attivato nei confronti di una società a ristretta base societaria “costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo di cui entrambe le rettifiche promanano”. 
Ne consegue che, non ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, la contemporanea pendenza del processo sull'avviso di accertamento nei confronti della società e del processo sull'avviso di accertamento nei confronti del socio impone, in ogni caso, un coordinamento.
Sospensione o riunione dei processi
E detto coordinamento può essere realizzato o attraverso il meccanismo della sospensione del processo sull'avviso relativo al socio fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del processo relativo alla società, o attraverso il meccanismo della riunione dei processi. 
Nel caso specificamente esaminato, la Suprema corte ha ritenuto corretta la statuizione resa dalla Commissione tributaria regionale la quale aveva tratto dall'annullamento dell'avviso nei confronti della società la conseguenza dell'annullamento dell'avviso nei confronti del socio.

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