Secondo i giudici di Cassazione – sentenza n. 16294 del 16 luglio 2014 – l'accertamento tributario attivato nei confronti di una società a ristretta base societaria “costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico dell'accertamento nei confronti dei soci, in virtù dell'unico atto amministrativo di cui entrambe le rettifiche promanano”.
Ne consegue che, non ricorrendo, com'è per le società di persone, un'ipotesi di litisconsorzio necessario, la contemporanea pendenza del processo sull'avviso di accertamento nei confronti della società e del processo sull'avviso di accertamento nei confronti del socio impone, in ogni caso, un coordinamento.
Sospensione o riunione dei processi
E detto coordinamento può essere realizzato o attraverso il meccanismo della sospensione del processo sull'avviso relativo al socio fino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, del processo relativo alla società, o attraverso il meccanismo della riunione dei processi.
Nel caso specificamente esaminato, la Suprema corte ha ritenuto corretta la statuizione resa dalla Commissione tributaria regionale la quale aveva tratto dall'annullamento dell'avviso nei confronti della società la conseguenza dell'annullamento dell'avviso nei confronti del socio.