Con sentenza del 17 luglio 2014, relativa alla causa C-272/13, la Corte di giustizia Ue afferma che una normativa nazionale può richiedere, ai fini della concessione dell’esenzione dal pagamento dell’IVA all’importazione, prevista dall’articolo 16, paragrafo 1, della sesta direttiva, che le merci importate e destinate a un deposito fiscale ai fini dell’IVA siano fisicamente introdotte nel medesimo.
Pertanto, è legittimo l'obbligo previsto dal legislatore italiano, per poter beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’IVA all’importazione, a carico del soggetto passivo di introdurre fisicamente la merce importata nel deposito fiscale; in questo modo, tale obbligo esplica il fine di garantire la successiva riscossione dell’imposta.
Nella medesima sentenza, inoltre, si nega che uno Stato membro possa chiedere il pagamento dell'imposta all'importazione se la stessa sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione contabile, mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo.