È licenziabile il lavoratore dipendente che, assente dal lavoro per malattia, presta contemporaneamente le stesse mansioni presso un concorrente del proprio datore di lavoro. In tal caso, infatti, è considerato violato il dovere di non concorrenza previsto dal suo contratto collettivo.
Lo precisa la Sezione lavoro della Corte di cassazione, nella sentenza n. 15365 del 4 luglio 2014.
I Supremi giudici riconoscono legittima la sanzione del licenziamento, considerandola non sproporzionata rispetto alla fattispecie in esame, in virtù della violazione dell’articolo 151 del Contratto collettivo nazionale di lavoro. Infatti, non solo il lavoratore ha svolto la stessa attività lavorativa per il quale era stato assunto presso un’altra impresa, ma ha anche messo in atto una condotta sleale adducendo una malattia presumibilmente inesistente vista la sua collaborazione presso un altro datore di lavoro.